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Visualizzazione post con etichetta Assemblea legislativa Emilia Romagna. Mostra tutti i post
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domenica 17 febbraio 2013

Cannabis militare

Egregio direttore, il sindaco suggerisce di portare attività legate alla "botanica", sul ponte nord.
- Bravo sindaco! - Quello che vogliamo è la botanica! - Dove la vogliamo? Sul ponte nord! - Che piante coltiviamo? La cannabis!.
Egregio direttore, Parma è una città di eccellenza. Sono poco noti, infatti, gli studi sull' sistema endocannabinoide, della facoltà di farmacia di Parma.
Sempre a Parma, la richiesta di sicurezza, ha fatto portare i militari in città. Con che risultato? Un aumento del crimine, che ha registrato un picco dei furti nelle abitazioni; oltre 300 furti in appartamento registrati nel solo mese di Novembre 2012. C' è chi vorrebbe quindi un aumento dei militari a Parma. Potrebbe essere una soluzione?
L' assemblea regionale dell' emilia Romagna, porterà in discussione una legge sulla cannabis terapeutica attorno ad Aprile 2013. Queste sono le previsioni di Franco Grillini, promotore di questo pdl.
In toscana, è presente lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, che, come si può leggere sul sito, serve a "soddisfare prioritariamente le esigenze sanitarie delle Forze Armate".
L' eccellenza nella ricerca farmaceutica, l' aumento delle forze dell' ordine in città e i possibili imieghi delle cannabis terapeutica, potrebbero essere punti chiave per una politica sulla sicurezza basata sulla riduzione dei rischi sociali.
Si potrebbe creare, a Parma, una filiale dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze e specializzarlo nella produzione di cannabis terapeutica.
Questa soluzione garantirebbe un aumento di militari, che sarebbero addetti alla ricerca farmaceutica sugli impieghi della cannabis in medicina.
In Israele,l' attività di ricerca sugli impiegi medici della canapa, esiste già.
In un articolo di Franco Crestani, dal titolo "ISRAELE - Cannabis terapeutica. Buoni risultati in terapia dolore anti-cancro",  l'Associazione Israeliana contro il Cancro, ha valutato l'efficacia della terapia con Cannabis in 264 pazienti tumorali nel corso di un anno. I ricercatori riferiscono:" Circa il 61% degli intervistati ha riportato un miglioramento significativo della loro qualità di vita, mentre il 56% ha notato un miglioramento della capacità di gestire il dolore. In generale, il 67% era favorevole al trattamento, mentre il 65% ha detto che l'avrebbe raccomandato ad altri pazienti".
L' impiego di cannabis in medicina, non è limitato ai pazienti affetti da tumore. Risultati positivi sono giunti anche da studi su Sclerosi multipla, traumi cerebrali/ ictus, Sindrome di tourette, malattie infiammatorie croniche intestinali, Glaucoma, Epilessia, nausea e vomito in chemio terapia.
Se vogliamo trovare una vera soluzione al problema sicurezza incrementando il numero di militari, dare nuovo lavoro alla città e utilizzare il ponte nord, potremmo chiamare una "filiale" dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, utilizzando l' area residua del demanio militare tra via sidoli e via zarotto. Qui potrebbe essere prodotta la cannabis terapeutica. Sul ponte nord, trovare i punti vendita. Tutto nel pieno rispetto del Testo Unico sulle sostanze stupefacenti, per una maggiore sicurezza della città.
Un altro vantaggio da apprezzare, di questa politica sulla sicurezza, sarebbe la sottrazione del mercato all' illegalità.
Attraverso la vendita di cannabis terapeutica, si assisterebbe ad un aumento delle entrate delle casse pubbliche, generando così nuove risorse da destinare al Sociale, alle politiche sulla famiglia, al sostegno all' infanzia e alla scolarizzazione.
Se i cittadini di parma fossero alla ricerca di soldi, una soluzione ci sarebbe.

domenica 27 gennaio 2013

A sostegno del Progetto di legge regionale sulla cannabis terapeutica in Emilia Romagna


Alla cortese attenzione del consigliere Franco Grillini

Gentile Franco Grillini, Le scrivo questa lettera aperta a seguito della notizia apparsa sui giornali della volontà di portare avanti il progetto di legge sulla cannabis terapeutica presso l' Assemblea legislativa dell' Emilia Romagna.
Le scrivo perchè possa prendere in considerazione alcune modifiche o aggiunte al disegno di legge originale, in un ottica di pieno riconoscimento delle proprietà terapeutiche della cannabis e per rendere questo medicinale disponibile a chiunque il proprio medico sia disponibile a prescriverla, con gli enormi vantaggi che questa politica sulla salute potrebbe portare a tutte le comunità Emiliano Romagnole che decidessero di distribuire la cannabis terapeutica attraverso le farmacie comunali, oltre che attraverso le farmacie ospedaliere come previsto già dai numerosi pdl approvati in altre regioni.

Vorrei approfittare del Suo impegno, per portare alla Sua attenzione, alcune considerazioni che, alla luce delle politiche internazionali sulla cannabis, potrebbero portare nuova linfa al disegno di legge che porta il Suo nome. Le considerazioni riguardano l' impatto che una politica tollerante sulla cannabis terapeutica potrebbe avere sulla sicurezza pubblica e sulla salute, sulle risorse economiche della regione e dei comuni, sulla copertura del costo di questa nuova politica.

Sotto un punto di vista di sicurezza pubblica, rendere la cannabis disponibile sotto prescrizione medica, come permesso dal Testo unico sulle sostanze stupefacenti, permetterebbe di sottrarre il mercato illegale più grande del mondo alla criminalità organizzata. Il modello di vendita sotto prescrizione medica al quale faccio riferimento è quello che già avviene in 19 degli stati dell' unione del nord america, ossia rendere disponibile cannabis terapeutica a chiunque sia fornito di regolare prescrizione medica.

Negli Stati Uniti, questa politica, ha permesso di concentrare gli sforzi delle forze dell' ordine sugli spacciatori illegali e i narcotrafficanti, piuttosto che i dispensari di cannabis terapeutica o i regolari pazienti di questi. In Italia però, la creazione di dispensari legali è di difficile, se non di impossibile attuazione. Quello che è possibile in Italia, è vendere cannabis terapeutica attraverso le farmacie (Titolo II art.17 comma 2 "Delle autorizzazioni", Testo unico sulle sostanze stupefacenti). Vendere la cannabis e i suoi derivati attraverso farmacie comunali sarebbe la soluzione definitiva a vincoli di bilancio delle aziende sanitarie locali e ad una effettiva applicabilità del progetto di legge presentato. Sopra ho citato le farmacie comunali; perchè? Perchè il profitto derivante dalla vendita del medicinale rientrerebbe nelle casse dei comuni e non di privati e quindi disponibile ai cittadini. Il profitto da queste vendite garantirebbe la copertura dei costi per la politica di distribuzione gratuita per i malati di patologie gravemente debilitanti come la SLA, i tumori, e le tutte le altre che la medicina riconosce come trattabili con cannabis terapeutica e per le quali serve una copertura economica.

La regione Emilia Romagna, può essere la nuova frontiera di una politica economicamente sostenibile e sensibile. Infatti, i riferimenti nelle leggi regionali approvati in questi mesi alla sostenibilità economica di questa politica, alla luce dei tagli sulla sanità e della spending review, possono essere una seria minaccia alla reale applicabilità di queste leggi.
Sarei lieto di potere apprendere di modifiche alla legge regionale in queste direzioni e come cittadino felice di assistere ad una politica economicamente sostenibile, come si sta affermando nel resto del mondo, che garantisca autonomia agli enti pubblici all' interno della regione.

ADUC Droghe - Cannabis terapeutica in Emilia Romagna, lettera al consigliere Franco Grillini

venerdì 25 gennaio 2013

La Regione «sdogana» la cannabis curativa: la legge è a un passo

Martedì parte l'iter del progetto di legge sulle «Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche»

BOLOGNA - Dovrebbe essere la volta buona: è pronta la legge per «sdoganare» anche in Emilia-Romagna l'uso terapeutico della cannabis. Martedì parte infatti l'iter del progetto di legge sulle «Modalitá di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalitá terapeutiche», presentato dall'Idv a inizio 2011 e rimasto a lungo nei cassetti di viale Aldo Moro. Nella sostanza, come hanno già fatto altre Regioni italiane, anche l'Emilia-Romagna si doteàá di un provvedimento per rendere disponibile la cannabis come terapia antidolore per malati terminali e per chi soffre di alcune malattie.

GRILLINI - Il tema irrompe in piena campagna elettorale, ma secondo le previsioni del primo firmatario del provvedimento, l'ex parlamentare Franco Grillini, il testo dovrebbe approdare in aula per il voto non prima di marzo-aprile. Del resto, confida lo stesso Grillini, «non credo che il progetto di legge creerà scandalo, questa dovrebbe essere la volta buona. In fondo, si tratta di rendere disponibile un farmaco che oggi in Emilia-Romagna è difficile da avere. Ricordo che è previsto da un decreto ministeriale di Livia Turco, non di Marco Pannella, che risale al 2007. Lo stesso provvedimento è stato approvato anche nel Veneto di Zaia»

La Regione «sdogana» la cannabis curativa: la legge è a un passo

domenica 6 gennaio 2013

Progetto di legge regionale per l' Emilia Romagna sulla cannabis terapeutica

Questo è il progetto di legge regionale sulla cannabis terapeutica elaborato con il m5s per la cannabis terapeutica. Da Settembre giace tra le scrivanie dei rappresentanti in regione Emilia Romagna per essere presentato e discusso. Da settembre non ho più avuto risposta ai solleciti affinchè si presentasse il pdl.

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione Emilia-Romgna nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione statale, con la presente legge riconosce il diritto del cittadino all’utilizzo di farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche, incluse la terapie per malattie rare, terapia del dolore e le cure palliative su pazienti affetti da patologia cronica o da malattia terminali, o migliorare la qualità della vita in quelle patologie in cui l’evidenza scientifica ne dimostri l’utilità, detta disposizioni organizzative relative all’utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del Servizio sanitario regionale, fatti salvi i principi dell’autonomia e responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell’evidenza scientifica.
2. Qualora i farmaci di cui al comma 1 vengano prescritti da medico privato, la spesa derivante è a carico del paziente, fatto salvo i casi in cui la prescrizione medica sia a favore di persone con disabilità grave, in tale caso i costi derivati restano a carico del Servizio sanitario regionale.
3. qualora il medico ricorra all’uso di un farmaco off label, con principi attivi cannabinoidi, per finalità non previste dalla sua autorizzazione, potrà disporne a condizione che vengano rispettati i seguenti parametri:
a)  efficacia documentata, occorre che l’efficacia del farmaco e la sua tollerabilità siano documentate;
b)  dovere di informazione, occorre che il medico informi dettagliatamente e compiutamente dei costi e dei benefici della terapia scelta il paziente e che questi fornisca il proprio consenso scritto a farla;
c)  dovere di controllo, il sanitario, che somministra il farmaco ha il dovere di monitorarne gli effetti.
4. L’utilizzo di farmaci cannabinoidi e consentito solo previo acquisizione del consenso informato in forma scritta attraverso sottoscrizione di comunicazione chiara e comprensibile sulla terapia e sulle conseguenze possibili o probabili che possono derivare dall'utilizzo di tali farmaci, nel caso di terapie off label con principi attivi cannabinoidi, somministrabili per tramite di preparazioni galeniche allestite in farmacia, il medico nell’ottenere il consenso informato scritto del paziente deve dare in dettaglio la ratio della terapia off label, il rischio dei possibili eventi avversi, e i dati di efficacia disponibili per l’impiego off label del farmaco che si intende somministrare.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per “farmaci cannabinoidi” si intendono i medicinali e le preparazioni magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi di cui alla sezione B della tabella II del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Art. 3
(Modalità di acquisto)

1. In ambito ospedaliero e/o in strutture a esso assimilabile, compresi day-hospital e ambulatori, i farmaci di cui all’articolo 2 sono acquistati dalla farmacia ospedaliera e posti a carico del SSR, anche nel caso del prolungamento della cura dopo dimissione. Le strutture di ricovero ospedaliero accreditato devono assistere i loro medici nella reperibilità dei farmaci di cui all’articolo 2 e, se sprovviste di farmacia, assisterli nell'ottenere i farmaci da una farmacia ospedaliera o territoriale, o fornita di laboratorio per preparazioni galeniche ospedaliere, con cui devono intrattenere rapporti di convenzione.


2. In caso di terapia attuata in ambito domiciliare utilizzando farmaci esteri importati, il farmacista del servizio pubblico consegna direttamente i farmaci importati al paziente, dietro pagamento del solo prezzo di costo richiesto dal produttore e delle spese accessorie riportate nella fattura estera.

3 Nel caso di preparazioni galeniche magistrali con principi attivi cannabinoidi per utilizzo extra-ospedaliero, fornite da farmacie private su presentazione di prescrizione magistrale del medico di medicina generale curante o dello specialista o di qualunque medico, il prezzo delle preparazioni è determinato secondo le norme contenute nella Tariffa Nazionale dei Medicinali; la spesa per la terapia è a carico del paziente quando prescritta su ricettario bianco, in caso contrario rimborsabile dal servizio sanitario regionale, la validità della prescrizione è sempre di 30 giorni. Il Farmacista all’atto della vendita è tenuto a l'apposizione del timbro della farmacia sulla prescrizione.

4. I Laboratori di preparazione Galeniche e Chimici delle Aziende sanitarie locali forniscono i preparati con principi attivi cannabinoidi su richiesta di medici prescrittori, operanti nell’ambito del servizio sanitari pubblico, gratuitamente per le persone con disabilità grave.

Art. 4
(Trattamento ospedaliero e domiciliare)

1. Nel caso di inizio del trattamento in ambito ospedaliero o assimilato, il paziente in condizione di cronicità può proseguire il trattamento domiciliare senza spese presentando alla farmacia ospedaliera ogni mese una nuova ricetta, o ogni tre mesi se utilizza farmaci importati, redatta da uno dei medici ospedalieri che lo hanno in cura.
2. Nel caso di trattamento avviato in ambito domiciliare, la terapia inizia o continua presentando ogni tre mesi la prescrizione redatta dal medico di medicina generale o dallo specialista alla farmacia della azienda per i servizi sanitari del territorio di residenza del paziente.
3. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinata a una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico che la prescrive, valutata la variabilità individuale dell’efficacia terapeutica.
4. Il medico e il paziente o, in caso di impossibilità un familiare o altro soggetto che legalmente lo assiste, sono autorizzati a trasportare farmaci cannabinoidi nella quantità massima indicata nella prescrizione medica necessaria per l’effettuazione della terapia domiciliare. Ai familiari o altri soggetti incaricati di assistenza viene rilasciata copia della prescrizione al fine di documentare la destinazione.


Art. 5
(Compiti di informazione sanitaria)

1. Al fine di favorire tra i medici la conoscenza degli ambiti e degli effetti della cura con cannabinoidi, la Regione promuove periodicamente una specifica informazione mediante i normali canali comunicativi ai medici interessati e ai farmacisti operanti nella regione.

Art.6
(Acquisti multipli)

1. Per ridurre l’aggravio delle spese fisse per unità di prodotto, la Giunta regionale individua, con apposito provvedimento, l’azienda del SSR che svolgerà il compito di “capofila” per la centralizzazione degli acquisti dei farmaci di cui all’articolo 2, nonché per altri farmaci importati.
 2. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente legge, in attesa del provvedimento di nomina di "capofila", la centralizzazione degli acquisti dei farmaci di cui all' articolo 2, può essere gestita a livello comunale.
3. Al fine di facilitare l' approvvigionamento dei farmaci cannabinoidi la regione ovvero aziende sanitarie locali possono organizzarsi al fine di accentrare le richieste di farmaci, se di importazione, direttamente all' ufficio centrale Stupefacenti del Ministero della Salute.

Art. 7
(Risparmi a medio termine)

1. La Giunta regionale attiva una convenzione con lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per la produzione e lavorazione di Cannabis medicinale coltivata in Italia o con altro soggetto dotato delle medesime autorizzazioni alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici, ai fini della fornitura al SSR.

Art. 8
(Clausola valutativa)


1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 marzo, una relazione, di norma biennale, argomentata sull’attuazione della presente legge, nella quale sono contenute in particolare le informazioni relative a:
numero di pazienti trattati con farmaci cannabinoidi, distinti per patologia e per tipologia di assistenza;
eventuali variazioni determinate dall’applicazione della legge sulla spesa farmaceutica delle aziende sanitarie;
eventuali criticità emerse nell’applicazione della legge, da individuare in particolare nelle disomogeneità riscontrate nel territorio regionale e nelle problematiche inerenti l’acquisizione e l’erogazione dei farmaci cannabinoidi.
2. Un’apposita sezione del piano sociale e sanitario è dedicata alle attivtà inerenti l’attuazione della presente legge.
3. La giunta regionale individua un ufficio di controllo e registrazione degli utilizzatori di farmaci cannabinoidi al fine di monitorare l' utilizzo e la corretta applicazione delle disposizioni normative, che può essere centralizzato o delegato a livello comunale.

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