cookie

Translate

martedì 13 dicembre 2011

Storia economica di un fallimento premeditato: il proibizionismo. Capitolo 4, seconda parte


Altro elemento che incorre nella valutazione del reato di spaccio di sostanze stupefacenti è sempre stato, nella normativa italiana, lo stato sociale dell' imputato. E' infatti difficile dimostrare, per esempio, che un affermato professionista rinvenuto con diversi grammi di sostanza, potendosi permettere acquisti consistenti anche per evitare di dovere rifornirsi di frequente, possa essere uno spacciatore o che possa trarre dal traffico di sostanze illecite una fonte di guadagno tale da farlo ritenere un trafficante di sostanze illecite. Al contrario, una situazione economica disagiata di un individuo arrestato anche con pochi grammi di sostanze illecite, potrebbero fare presuppore l' attività di spaccio come fonte di reddito e motivo di arresto e detenzione come previsto dalla più dura applicazione della normativa. Si spiega così la sentenza n. 49085/2004 della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale secondo cui Un chilo e mezzo di cocaina pura non puo' essere considerata di per sè una "ingente quantità" ai fini del reato di spaccio nella città di Roma. Il principio è stato affermato dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha cancellato l'aggravante che era stata applicata ad uno spacciatore di origini spagnole condannato a sette anni di reclusione e a 30 mila euro di multa per "detenzione a fini di spaccio di un chilo e mezzo di cocaina pura" nella periferia della Capitale. Secondo i giudici di secondo grado, infatti, lo spacciatore meritava l'applicazione dell'aggravante della ingente quantità della dose in quanto "un chilo e mezzo di cocaina pura, pari a 10.442 dosi droganti, è in grado di soddisfare un rilevante numero di tossicodipendenti". Per la Suprema Corte, che ha ribaltato la sentenza della Corte di Appello, un chilo e mezzo di coca invece "non integra di per sè un quantitativo ingente, a meno che in relazione alle caratteristiche dell'offerta di droga, alla sua capacità di diffusione e di assorbimento del mercato, non si determini un pericolo concreto per la salute pubblica di elevata intensità"; infatti, per essere considerata "ingente", la quantità dev'essere "esorbitante" rispetto al "normale" traffico di droga, mentre la quantità di un chilo e mezzo di droga non poteva essere considerata eccessiva "considerato anche che il mercato di destinazione era quello romano, certamente non suscettibile di essere influenzato da un simile quantitativo".
Se il caso citato, giudicato secondo la normativa precedente all' introduzione del decreto Fini Giovanardi, poteva interessare al fine della approvazione di una normativa diversa, che regolamentasse meglio la distinzione tra uso personale e spaccio, con l' introduzione della più recente normativa, entrata in vigore con le olimpiadi invernali di Torino del 2006, le casistiche di legge risultano più stringenti al punto da non potere più individuare con facilità cosa si intenda per spaccio e cosa si intenda per uso personale. La norma degli anni 90, che meritava sicuramente una revisione, modificata tramite il decreto sulle olimpiadi, è diventata invece una trappola per il consumatore di stupefacenti e una miniera d' oro per i trafficanti di sostanze illecite.
La normativa del 2005 prevede infatti limiti bassissimi di detenzione delle sostanze e il limite tollerato riguarda la quantità di principio attivo rinvenuto nella sostanza, analisi possibile da effettuare solo previa consulenza di laboratori specializzati. Le sostanze maggiormente utilizzate in Italia risultano essere l' hashish e la cocaina. I limiti di legge imposti per incorrere in sanzioni penali risultarono essere ,in principio, pari a 250 mg di thc nel quantitativo rinvenuto e 500 mg di principio attivo nella cocaina. Il principio che ispirò l ' approvazioni di simili limiti era la assenza di distinzione di pericolosità tra tutti gli stupefacenti. Così, per legge, la dipendenza da eroina e le conseguenze derivanti dall' uso di tale stupefacente, erano paragonati al saltuario uso di cannabis. Se la pericolosità scientifica di una sostanza data dalla capacità di creare dipendenza veniva ignorata, non sembrò però essere ignorato l' uso di cocaina all' interno delle aule dei palazzi minsteriali italiani. La legge fu infatti approvata anche in seguito ad alcuni scandali che riguardarono alcuni membri illustri del governo italiano; il caso forse più famoso riguarda un senatore a vita della repubblica italiana, ex presidente del consiglio dei ministri, politico di ruolo dal assemblea costituente del 1946, Emilio Colombo. Nel 2002 in seguito ad una inchiesta su droga e personaggi dello spettacolo, fini sotto gli occhi degli inquirenti anche il senatore a vita.
Dall' indagine, che toccò inizialmente l' allora vice ministro delle finanze, emerse che l' utilizzatore finale della cocaina che entrava al ministero fu il senatore a vita Colombo, il quale né ammise l' utilizzo per “scopi terapeutici”. Il senatore fu pescato a farsi pervenire la droga direttamente al ministero ed emerse che lo spacciatore di fiducia del senatore aveva libero accesso senza subire controllo alcuno da parte dal personale di vigilanza, all' interno dei palazzi governativi.

Nessun commento:

Posta un commento

Archivio blog