Troppo poche due piantine di hashish per dire che l’imputato, sorpreso nella coltivazione sul proprio terrazzo, aveva intenzione di estrarre la sostanza stupefacente per venderla a terzi. La condotta è praticamente inoffensiva per gli altri; viene confermato l’assenza di reato stante l’uso personale. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza, la 5254/16.
È ormai un principio consolidatosi in giurisprudenza quello secondo cui, in tema di sostanze stupefacenti (cannabis e hashish innanzitutto), la coltivazione diretta di piante piccole o di numero ridotto esclude la possibilità di parlare di reato. La “piantagione domestica”, se rivolta a estrarre una minima parte di principio attivo, non è un attentato alla salute pubblica.
Protagonisti della vicenda sono due imputati, condannati in secondo grado per produzione, spaccio e detenzione di stupefacenti per aver coltivato a casa loro, in un armadio trasformato in serra, due piante di canapa indiana. Secondo la Corte territoriale, essendo irrilevante la destinazione della sostanza se a uso personale o meno, afferma che la condotta sia sempre punibile sul presupposto della “soglia drogante” del prodotto. La Cassazione, di tutt’altro avviso, ritiene che la sentenza di appello vada annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. La quantità modesta di droga conferma che si tratta di un prodotto destinato al consumo personale dei due imputati.
La distinzione che opera la giurisprudenza è quella tra il reato di coltivazione e quello di detenzione dello stupefacente:
– quanto al reato di coltivazione, esso non può essere “direttamente ricollegato all’uso personale ed è punito di per sé in ragione del carattere di aumento della disponibilità e della possibilità di ulteriore diffusione”;
– quanto invece alla detenzione essa è condotta strettamente collegata alla successiva destinazione della sostanza ed è qualificata da tale destinazione: pertanto è punibile solo quando è destinata all’uso di terzi. Se destinata, invece, all’uso personale, è prevista solo una sanzione amministrativa.
È la destinazione della sostanza stupefacente a decretare l’esistenza o meno del reato: non basta il semplice pericolo, ma è necessario che la condotta sia in concreto offensiva.
Pertanto, tutte quelle condotte che dimostrino una levità tale da essere irrilevante l’aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcuna ulteriore diffusione, allora si può parlare di inoffensività e di assenza del reato. Resta ferma, come detto, la sanzione amministrativa.
La Cassazione, in sintesi, sostiene che l’aver coltivato due piantine, “senza alcuna ragione di ritenere che i ricorrenti avessero altre piante non individuate e, quindi, essendo certo che quanto individuato esauriva la loro disponibilità senza alcuna prospettiva di utile distribuzione in favore di terzi consumatori, non è in concreto una condotta pericolosa e quindi offensiva per la collettività.
ITALIA - Coltivazione cannabis. Non e' reato per due piantine. Cassazione
È ormai un principio consolidatosi in giurisprudenza quello secondo cui, in tema di sostanze stupefacenti (cannabis e hashish innanzitutto), la coltivazione diretta di piante piccole o di numero ridotto esclude la possibilità di parlare di reato. La “piantagione domestica”, se rivolta a estrarre una minima parte di principio attivo, non è un attentato alla salute pubblica.
Protagonisti della vicenda sono due imputati, condannati in secondo grado per produzione, spaccio e detenzione di stupefacenti per aver coltivato a casa loro, in un armadio trasformato in serra, due piante di canapa indiana. Secondo la Corte territoriale, essendo irrilevante la destinazione della sostanza se a uso personale o meno, afferma che la condotta sia sempre punibile sul presupposto della “soglia drogante” del prodotto. La Cassazione, di tutt’altro avviso, ritiene che la sentenza di appello vada annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. La quantità modesta di droga conferma che si tratta di un prodotto destinato al consumo personale dei due imputati.
La distinzione che opera la giurisprudenza è quella tra il reato di coltivazione e quello di detenzione dello stupefacente:
– quanto al reato di coltivazione, esso non può essere “direttamente ricollegato all’uso personale ed è punito di per sé in ragione del carattere di aumento della disponibilità e della possibilità di ulteriore diffusione”;
– quanto invece alla detenzione essa è condotta strettamente collegata alla successiva destinazione della sostanza ed è qualificata da tale destinazione: pertanto è punibile solo quando è destinata all’uso di terzi. Se destinata, invece, all’uso personale, è prevista solo una sanzione amministrativa.
È la destinazione della sostanza stupefacente a decretare l’esistenza o meno del reato: non basta il semplice pericolo, ma è necessario che la condotta sia in concreto offensiva.
Pertanto, tutte quelle condotte che dimostrino una levità tale da essere irrilevante l’aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcuna ulteriore diffusione, allora si può parlare di inoffensività e di assenza del reato. Resta ferma, come detto, la sanzione amministrativa.
La Cassazione, in sintesi, sostiene che l’aver coltivato due piantine, “senza alcuna ragione di ritenere che i ricorrenti avessero altre piante non individuate e, quindi, essendo certo che quanto individuato esauriva la loro disponibilità senza alcuna prospettiva di utile distribuzione in favore di terzi consumatori, non è in concreto una condotta pericolosa e quindi offensiva per la collettività.
ITALIA - Coltivazione cannabis. Non e' reato per due piantine. Cassazione
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